45 cod. pen. , dalla insolvenza dei debitori, essendo tra pertinenza del sostituto d’imposta la decisione che distrarre a scopi svariati le somme che soldi dovute all’erario. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del versamento dei creditori sociali oppure dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, https://www.avvocato-penalista.org/monte-san-giovanni-campano-online-chat.html