Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della legge n. 247/2012 è intervenuta sull'proposito: «Nel periodo intorno a illustrazione del tirocinio proveniente da praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel ampiezza dei praticanti, purché in godimento del diploma proveniente da laurea Con giurisprudenza, può esercitare attività professionale Con sostituzione https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?start=3700