In diritto penale, le “lesioni personali”, rappresentano un delitto previsto all’art. 582 del codice penale e riguarda tutti coloro che cagionino a un soggetto terzo una lesione personale, dalla cui ne derivi poi una malattia fisica o mentale. L’articolo 582 c.p. prevede le lesioni lievi e lievissime. Quest’ultima fattispecie https://interpol-italia49371.diowebhost.com/84733914/what-does-10-quater-74-2000-mean